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Portieri Condominio in ferie
Pubblicato il 19-07-2015

Portieri in ferie non solo d'estate

Secondo il contratto collettivo (Ccnl) dei dipendenti da proprietari di fabbricati, i portieri hanno diritto ogni anno a 26 giorni di ferie, calcolati escludendo le domeniche, le festività nazionali, quelle infrasettimanali e quelle del santo patrono. In tale periodo la retribuzione a cui il lavoratore ha diritto è pari a quella che avrebbe percepito se avesse prestato servizio.

Ma chi decide quando e come articolare le ferie, nel corso dell'anno? Il portiere ha la facoltà di scegliere quando usufruire della metà del suo periodo di ferie, da godere nell'anno in corso; per il resto è il condominio a decidere. Il Ccnl di settore prevede, con l'articolo 82, che non possono essere inseriti i giorni dal 1° luglio al 31 agosto e dal 20 dicembre al 10 gennaio.

Necessità di sorveglianza
Tale restrizione tiene di certo conto della particolare prestazione lavorativa del portiere che, soprattutto nel periodo estivo, quando i condomini sono in vacanza, deve soddisfare l'aumentata esigenza di sorveglianza del condominio. Solo l'amministratore, in ragione del suo mandato, ha la possibilità di decidere se concedere al portiere la possibilità di usufruire delle sue ferie tra luglio e agosto, come «condizione di miglior favore». Ma anche qualora questa concessione diventasse un'abitudine perché protratta per più anni ovvero consuetudine, l'amministratore avrà sempre la possibilità di cambiarla: il custode non potrà dunque in nessun modo reclamare le sue ferie ad agosto, se si decidesse di non concedergliele più. È da rilevare che il contratto integrativo valido nella sola provincia di Milano modifica in senso più favorevole quanto prescritto dal Contratto collettivo nazionale dando la possibilità, al lavoratore, di godere a sua scelta di due settimane consecutive di ferie nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre).

La decisione del periodo di ferie va espressa dal lavoratore per iscritto al condominio, almeno tre mesi prima dall'inizio dei giorni di ferie richiesti. Nel caso in cui il portiere non si avvalesse della facoltà di decidere in quale periodo prendere il 50% delle ferie? Sarà l'amministratore a comunicare, con tre mesi di anticipo, la collocazione di tutto il periodo di ferie (sia il 50% a scelta del lavoratore sia il 50% a scelta del datore), che andrà goduto dal primo aprile dell'anno in corso fino al 31 marzo dell'anno successivo. Poiché le ferie vanno consumate nei tempi prefissati, pure nel caso in cui si volesse venire incontro alle esigenze del portiere che ha la famiglia in un paese extraeuropeo, non sarà possibile concedergli la possibilità di accumularle e usarle tutte in una volta per far ritorno nel suo paese e potervi soggiornare il più a lungo possibile.

È importante anche ricordare, come riportato nell'articolo 36 della Costituzione e ribadito nel Ccnl, che quello delle ferie è un diritto irrinunciabile. Perciò non si dovrà nemmeno cedere alla tentazione di farne utilizzare solo una parte al portiere e di monetizzare la parte restante, magari per l'esigenza di una sua presenza costante durante l'anno oppure per una tacita consuetudine. Tale comportamento è reso illegittimo dall'articolo 10 del Dlgs 66/2003 (e a livello europeo dalla direttiva 93/104/Ce), dove si vieta che il periodo minimo legale di quattro settimane di ferie possa essere sostituito dalla relativa indennità sostitutiva. Solo ed esclusivamente in caso di cessazione del rapporto di lavoro spetterà al lavoratore un'indennità pari alla retribuzione globale di fatto dovuta per le giornate di ferie non ancora godute e maturate fino alla data del termine del rapporto di lavoro. Con il Dlgs 81/2015, è stato previsto l'istituto delle “ferie solidali” quando sia occupato più di un dipendente (nelle realtà condominiali accade quando, per ipotesi, siano assunti un portiere e un addetto alle pulizie): il lavoratore che ha un plus di ferie può donare una parte dei sui giorni al collega che ne abbia bisogno per dare la possibilità, a quest'ultimo, di assistere il figlio minore che necessita di cure.

La gestione della sostituzione
Il portiere in ferie può essere sostituito con un'altra persona, che andrà assunta con un contratto di tipo subordinato a durata determinata. In tal caso, il consiglio è di effettuare un affiancamento di almeno due giorni con il lavoratore da sostituire, in modo che il nuovo incaricato possa avere più chiara in mente la quotidianità del condominio. Sarà necessario firmare un regolare contratto di assunzione anche nel caso in cui, come spesso accade, si decidesse di sostituire il portiere con un suo familiare (la moglie o il figlio, per esempio, e non è ammesso il “lavoro gratuito”), con il vantaggio che si tratta di persone che già conoscono le dinamiche del condominio. Da evitare, tendenzialmente, l'uso di voucher per il pagamento del sostituto, perché difficilmente la sostituzione per ferie avrà il carattere dell'occasionalità, della sporadicità e della non organizzatività (e solo i rapporti di lavoro di tipo occasionale accessorio possono essere pagati tramite voucher). Un'alternativa è quella di rinunciare per il periodo di ferie al servizio di portierato e affidarsi solamente a un'impresa di pulizia, con cui andrà firmato un regolare contratto di appalto (ma attenzione alle offerte troppo basse).

Fonte: Il Sole 24 Ore



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